Il Digital Omnibus, il provvedimento che ha rinviato gli obblighi sull'alto rischio dell'AI Act, di cui si è detto fin dal numero zero, non è comparso in una sessione parlamentare isolata. È il prodotto di un negoziato durato otto mesi e mezzo, con un'interruzione a metà percorso… qui c’è stato un intervento diretto di associazioni, con stime economiche precise ed una presenza sindacale che resta, ad oggi, ancora viva.
Il percorso di formazione del testo
La cronologia, in sintesi: la Commissione ha presentato il Digital Omnibus il 19 novembre 2025. A fine aprile 2026 c’è stato un primo ciclo negoziale tra Parlamento e Consiglio che si è concluso senza un accordo; qui il punto più delicato è stato relativo ai tempi del rinvio, non si è risolto al primo tentativo, infatti, l'intesa politica, è stata raggiunta il 7 maggio.
Il Parlamento ha approvato il testo a metà giugno e poi il Consiglio ha dato il via libera definitivo il 29 giugno, con la firma l'8 luglio.
Otto mesi e mezzo di negoziato, con un'interruzione e una successiva ripresa, per un provvedimento sintetizzato dalla stampa in una sola riga: "L'AI Act è stato rinviato".
È proprio qui, tra la sintesi giornalistica e il processo che l'ha prodotta, che si colloca la funzione del Public Affairs.
La rappresentanza degli interessi nel processo decisionale
Quanto è facile, per un'impresa, farsi ascoltare a Bruxelles rispetto ad un'organizzazione non governativa? Due enti indipendenti che monitorano la rappresentanza di interessi, Corporate Europe Observatory e LobbyControl, hanno provato a rispondere contando tutti gli incontri ufficiali della Commissione europea nel 2025… Il risultato: il 69% degli incontri ha coinvolto imprese o associazioni di categoria. Il 16% ha coinvolto organizzazioni non governative. Il restante 15% riguarda altri soggetti non specificati. Guardando solo le imprese e le ONG, il rapporto è di oltre quattro a uno: per ogni incontro ottenuto da un'organizzazione non governativa, le imprese ne ottengono più di quattro.
Un solo esempio rende l'idea più concreta di qualsiasi percentuale: in un tavolo di consultazione tecnica specifico, su 11-12 persone presenti, una sola rappresentava interessi non industriali.
Perché succede questo? Non per un favore della Commissione verso le imprese, ma per un meccanismo semplice: chi chiede un incontro lo ottiene più spesso di chi non lo chiede. E le imprese più grandi hanno uffici e personale dedicati esattamente a chiedere, con costanza, ogni settimana un confronto. Una piccola impresa italiana non ha questa possibilità da sola, ma la sua associazione di categoria sì: è nata proprio per raccogliere le voci di centinaia di piccole imprese e portarle, insieme, a quegli stessi tavoli. Se la vostra azienda non ha mai partecipato ad una consultazione pubblica europea, o ad un incontro della propria associazione di settore, questo dato è la ragione pratica per iniziare a farlo.
L'argomentazione
Tra i soggetti che si sono espressi a favore del rinvio, c’è DigitalEurope, la principale associazione di categoria del settore tecnologico, che ha presentato ai legislatori una stima puntuale. In questa stima la conformità all'AI Act, nella sua formulazione originaria, avrebbe potuto comportare per le imprese europee un costo stimato di ben 3,3 miliardi di euro l'anno; invece, per una PMI di circa 50 dipendenti impegnata nello sviluppo di un prodotto di intelligenza artificiale, i costi iniziali di conformità avrebbero potuto oscillare tra 320.000 e 600.000 euro, una cifra importante per una PMI.
Perché ha funzionato proprio questo argomento? Perché non era una lamentela generica ("la norma è troppo pesante"), ma un numero preciso e verificabile: 3,3 miliardi di euro l'anno, 320-600 mila euro per una singola PMI. Per questo si devono usare soprattutto i dati, citarli nei discorsi, nelle relazioni e nei comunicati. Valgono anche le opinioni, ma non bastano.
Questo non significa che il rinvio richiesto da DigitalEurope fosse giusto, sul merito, anzi, i sindacati la pensano diversamente, come vedremo tra poco. Significa solo che il modo in cui hanno ottenuto ascolto funziona: qualunque associazione di categoria, comprese quelle che difendono i vostri interessi, ottiene di più portando un numero e una soluzione/richiesta, piuttosto che una protesta.
Il fronte ancora aperto:
I sindacati e la tutela dei lavoratori
Un aspetto di questa vicenda non si è concluso con la firma dell'8 luglio, e riguarda direttamente un tema già affrontato nel numero #1.
I sindacati europei, già menzionati in questo numero #4, riuniti nella Confederazione Europea dei Sindacati (ETUC), hanno sollevato un'obiezione tecnica precisa. Il Digital Omnibus toglie il “Regolamento Macchine” dal perimetro dell'AI Act.
Serve una precisazione tecnica per capire la portata di questa esclusione.
Il “Regolamento Macchine” è la normativa europea che disciplina la sicurezza dei macchinari industriali: presse, robot di linea, sistemi di movimentazione, impianti automatizzati. Tra le sue previsioni rientrano i cosiddetti componenti di sicurezza, cioè quei dispositivi la cui unica funzione è impedire che il macchinario provochi danni a chi ci lavora accanto; sensori che arrestano un braccio robotico quando rilevano una presenza umana, sistemi di visione artificiale che riconoscono un operatore troppo vicino a una zona pericolosa, meccanismi che bloccano un'operazione se le condizioni non sono sicure….
Un numero crescente di questi componenti funziona oggi con sistemi di intelligenza artificiale: la telecamera che distingue una persona da un oggetto, l'algoritmo che valuta se la distanza rilevata è sufficiente, il sistema che decide in millisecondi se fermare o meno la macchina…. sempre più componenti di sicurezza incorporano sistemi di AI..
L'effetto dell'esclusione introdotta dal Digital Omnibus è che questi componenti, pur essendo sistemi di intelligenza artificiale, che decidono sulla sicurezza fisica di un lavoratore, non devono più soddisfare i requisiti che l'AI Act prevede per i sistemi ad alto rischio. Questi componenti restano comunque soggetti al “Regolamento Macchine”, che ha requisiti di sicurezza propri e non è certo una normativa permissiva, ma l'obiezione dell'ETUC non è quindi che diventino privi di regole, ma che venga meno il livello di controllo aggiuntivo, specificamente pensato per i rischi dell'intelligenza artificiale che l'AI Act avrebbe imposto in aggiunta a quelli già esistenti.
Ma il punto dell'ETUC va oltre questo singolo dettaglio tecnico. L'AI Act, fin dal testo originario, prevedeva già poche tutele specifiche per i lavoratori sottoposti a sistemi automatizzati. Il Digital Omnibus, secondo i sindacati, rischia di indebolire anche queste poche tutele, invece di rafforzarle.
Il problema concreto è questo: oggi, un sistema che assume, valuta o licenzia tramite algoritmo viene controllato soltanto dall'autocertificazione del fornitore stesso, nessuna verifica di un soggetto terzo, nessun obbligo di consultare i sindacati prima di introdurlo.
Il tema richiama direttamente quanto documentato nel numero #1 in relazione al caso Foodinho: l'assenza di sorveglianza umana e la mancata contestabilità delle decisioni automatizzate, già oggetto di sanzione da parte del Garante Privacy. C'è però una differenza importante tra i due casi. Foodinho è un fatto concluso: il Garante ha indagato, sanzionato, chiuso il caso. Qui invece si tratta di qualcosa in costruzione.
L'ETUC non si limita a criticare il Digital Omnibus: chiede che l'Unione Europea scriva una direttiva dedicata specificamente all'AI usata sul lavoro. È una richiesta precisa, e vale la pena capire cosa significherebbe davvero.
Primo: una direttiva è uno strumento diverso da un regolamento come l'AI Act. Un regolamento si applica automaticamente e identico in tutti i 27 Paesi; una direttiva è un obiettivo comune, ma lascia ad ogni Stato il compito di scriverne l'attuazione nella propria legge nazionale, con margini di scelta che possono creare differenze tra un Paese e l'altro.
Secondo: cosa dovrebbe contenere, per colmare i vuoti di cui parlavamo sopra? Verosimilmente le cose che oggi mancano, il diritto del lavoratore a un intervento umano prima di una decisione automatizzata che lo riguarda, l'obbligo di consultare i sindacati prima di introdurre un nuovo sistema, una verifica indipendente che non si fermi all'autocertificazione del fornitore.
Terzo, ed è il punto pratico: questa direttiva non esiste ancora. È una richiesta sul tavolo, non una legge approvata, e nessuno sa oggi se o quando o in che forma arriverà.
Il tema dunque resta aperto.
Dove e come intervenire
Il 21 luglio 2026 la Commissione ha avviato la seconda fase della consultazione delle parti sociali sul Quality Jobs Act, il provvedimento annunciato per aggiornare la disciplina europea del lavoro. Tra le cinque aree di intervento individuate, la prima riguarda proprio la gestione algoritmica e l'impiego dell'intelligenza artificiale nei rapporti di lavoro. La consultazione si concluderà a settembre 2026.
Per un'impresa italiana, questo significa che esistono oggi due canali concreti di intervento. Il primo è la propria organizzazione datoriale o di categoria, che partecipa al processo di consultazione attraverso le federazioni europee di riferimento; il secondo è la partecipazione diretta alle consultazioni pubbliche che la Commissione apre sui singoli dossier, accessibili a chiunque e generalmente basate sulla presentazione di un contributo scritto entro un termine indicato, come il “Quality Jobs Act”.
Su un dossier con una scadenza fissata al 2028, il tempo per costruire una posizione, con dati, esperienze concrete e argomenti quantificati, è tutt'altro che esaurito.
Nel prossimo numero (#5)
Un’analisi del contesto italiano, dove è in corso un cambiamento di grande portata: l'introduzione, per la prima volta nella storia della Repubblica, di una disciplina sulla rappresentanza di interessi.
Al prossimo giovedì,
Edoardo Rinaldi
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