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Nel numero precedente abbiamo esaminato il processo attraverso cui si forma una legge europea e chi vi partecipa. Questa settimana l'attenzione si sposta sul contesto italiano, dove è in corso un cambiamento di analoga portata: per la prima volta nella storia della Repubblica, la rappresentanza di interessi, o più comunemente “lobbying”, sta per ricevere una disciplina organica.

Il quadro normativo esistente

Fino ad oggi, l'Italia non ha mai adottato una disciplina organica della rappresentanza di interessi. Le uniche iniziative esistenti erano parziali e su base volontaria: un registro istituito dalla Camera dei Deputati nel 2017, e un registro analogo presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy dal 2016, dotato di un calendario pubblico degli incontri ma privo dell'obbligo di specificarne l'oggetto, e privo di un sistema sanzionatorio effettivo.

In assenza di una cornice normativa, l'attività di rappresentanza si è sviluppata in Italia in modi molto diversi tra loro. Alcune grandi imprese, come ad esempio gli operatori di infrastrutture strategiche o i principali gruppi bancari, hanno costituito da tempo strutture interne dedicate, con funzioni di affari istituzionali inserite nell'organigramma. Altre realtà, in particolare le piccole e medie imprese, hanno operato attraverso le proprie associazioni di categoria o non hanno operato affatto. Il risultato è un panorama disomogeneo, in cui la stessa attività risulta professionalizzata per alcuni soggetti e del tutto assente per altri.

Cosa prevede la nuova disciplina

Il 29 gennaio 2026 la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge A.C. 2336-A, attualmente all'esame del Senato come DDL S.1780, abbinato ad altri quattro disegni di legge sulla medesima materia, con la Senatrice Daniela Ternullo come relatrice.

Il provvedimento introduce elementi che oggi mancano del tutto:

1- Un Registro pubblico unico presso il CNEL: Non più registri separati per ciascuna istituzione, su base volontaria, ma un unico elenco nazionale. L'iscrizione diventa obbligatoria per chi svolge attività di rappresentanza di interessi in modo professionale e continuativo; questo significa che l'attività occasionale, o quella svolta a titolo personale, resta fuori dall'obbligo.

2- Obblighi di rendicontazione. Chi è iscritto deve aggiornare periodicamente l'elenco degli incontri avuti con i decisori pubblici e rendicontare le attività svolte. È la differenza sostanziale rispetto ai registri esistenti: il registro del Ministero, ad esempio, già prevedeva un calendario pubblico degli incontri, ma senza l'obbligo di indicarne l'oggetto, rendendo di fatto impossibile capire il tema della discussione.

3- Un sistema sanzionatorio effettivo. È l'elemento più significativo. Oggi, l'unica conseguenza per chi non rispetta le regole dei registri volontari è la cancellazione dal registro stesso, una sanzione che colpisce solo chi ha scelto volontariamente di iscriversi. La nuova disciplina prevede invece un apparato di vigilanza con sanzioni vere.

4- Un diritto in cambio dell'obbligo. Questo è il punto meno raccontato, ed è quello che interessa direttamente le imprese: chi si iscrive al registro non acquisisce soltanto obblighi, ma anche la facoltà di presentare contributi e proposte ai decisori pubblici. La registrazione, in sostanza, è un titolo di legittimazione a partecipare.

Chi ne beneficia, e chi dovrà adeguarsi

Una disciplina organica non produce effetti uniformi su tutte le imprese: avvantaggia chi aveva già strutturato la propria attività di rappresentanza in modo professionale, e mette sotto pressione chi la conduceva in modo informale.

Un’impresa con una struttura dedicata. Alcuni operatori di infrastrutture strategiche hanno da tempo una funzione di affari istituzionali stabilmente inserita nell'organigramma, con personale dedicato e un'attività continuativa di relazione con le istituzioni. Per un'impresa così organizzata, l'introduzione di un registro obbligatorio non rappresenta un onere: certifica una prassi che già rispetta, e alza l'asticella per chi non l'ha mai fatto. È il caso in cui la nuova disciplina premia un investimento fatto anni prima che diventasse obbligatorio.

L’integrazione strategica. Grandi gruppi, in particolare nel settore finanziario, hanno spostato la rappresentanza di interessi da attività reattiva, attivandola quando una norma è già in discussione, a componente stabile della pianificazione aziendale, intervenendo nelle fasi in cui il testo normativo è ancora in formazione. È esattamente la logica descritta nel numero #4 a proposito dell’UE ed il Digital Omnibus: chi si muove prima che il testo sia scritto dispone di margini che chi arriva dopo non ha più.

PMI. Per la maggior parte delle PMI italiane, nessuno di questi due modelli è replicabile: costruire una funzione dedicata richiede risorse che una PMI non ha. Resta però un’altra via, la più realistica, passare attraverso la propria associazione di categoria, che opera già in forma organizzata e continuativa.

Il limite rilevato dagli osservatori

Il provvedimento non è esente da criticità, ed è opportuno segnalarle prima della sua approvazione definitiva. “Transparency International Italia” ha rilevato una lacuna rilevante: le associazioni sindacali e datoriali restano escluse dall'obbligo di iscrizione al registro. La ricaduta riguarda proprio il canale indicato sopra come più accessibile: le associazioni di categoria, quelle a cui una PMI si rivolgerebbe naturalmente, non rientrerebbero negli obblighi di trasparenza previsti dalla nuova disciplina. Una parte consistente dell'attività di rappresentanza italiana resterebbe quindi fuori dal registro che dovrebbe renderla trasparente.

Il confronto con il quadro europeo

A livello europeo, un Registro per la trasparenza è operativo dal 2011, gestito congiuntamente da Commissione e Parlamento, con l'adesione del Consiglio a partire dal 2021. Il meccanismo si fonda sul cosiddetto "principio di condizionalità": l'assenza di registrazione preclude l'accesso ad alcune attività di rappresentanza presso le istituzioni europee.

Il sistema presenta tuttavia un limite strutturale: non avendo natura vincolante, la sanzione massima applicabile resta la cancellazione dal registro. La disciplina italiana, nella sua formulazione attuale, si propone un obiettivo più ambizioso, ovvero un apparato sanzionatorio realmente dissuasivo, risultando più stringente di quella dell'Unione che l'ha preceduta di quindici anni.

Le modalità operative di partecipazione

Un'impresa non necessita di una struttura dedicata, né deve attendere l'approvazione definitiva della legge, per esercitare una rappresentanza efficace dei propri interessi. I canali esistono già.

L'associazione di categoria. Le associazioni di settore raccolgono le istanze degli iscritti e le veicolano nelle sedi istituzionali competenti. Per le imprese non ancora associate, l'adesione costituisce il primo passo da compiere prima di considerare altre forme di rappresentanza.

Le consultazioni pubbliche. Ministeri e autorità indipendenti pubblicano periodicamente consultazioni su schemi di decreto e proposte normative, inclusi i decreti attuativi della Legge 132/2025 in materia di intelligenza artificiale. La partecipazione è aperta a chiunque, gratuita, e richiede generalmente la sola presentazione di un contributo scritto entro il termine indicato.

Il Registro, una volta pienamente operativo. A seguito dell'approvazione definitiva al Senato, la nuova disciplina attribuirà a chi si registra il diritto esplicito di presentare contributi formali ai decisori pubblici. Anche un'impresa di dimensioni ridotte, direttamente o tramite un consulente, potrà iscriversi qualora svolga attività di rappresentanza in modo continuativo.

Nel prossimo numero (#6)
Il Digital Omnibus non è stato il primo del suo genere. Un anno prima, l'Unione Europea aveva già applicato lo stesso schema a un ambito diverso… ESG & AI Act a confronto.

Al prossimo giovedì,
Edoardo Rinaldi

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