Il 10 ottobre 2025 entrava in vigore la legge 23 settembre 2025, n. 132, la prima legge nazionale organica sull’intelligenza artificiale. Nel numero #13 ne abbiamo visto un articolo: il reato di diffusione di contenuti alterati con l’AI. Ma la legge era soprattutto una cornice: affidava al Governo il compito di completarla con decreti legislativi, entro 12 mesi.
Quel termine è scaduto 5 giorni fa. Questo numero fa il bilancio: cosa è stato attuato, cosa è già in vigore, cosa manca e cosa cambia concretamente per imprese e professionisti.
1 legge-cornice e 3 deleghe
Come abbiamo visto nel numero #12 a proposito dei data center, con una legge delega il Parlamento fissa i principi e affida al Governo il compito di tradurli in decreti legislativi entro un termine.
La legge 132/2025 contiene tre deleghe, tutte da esercitare entro dodici mesi:
adeguare l’ordinamento all’AI Act (articolo 24, comma 1): poteri di vigilanza e sanzionatori delle autorità nazionali, alfabetizzazione e formazione, revisione del quadro sanzionatorio;
disciplinare gli usi illeciti dell’AI (articolo 24, comma 3): nuovi reati e regole sulla responsabilità civile;
regolare i dati per l’addestramento (articolo 16): una disciplina organica sull’uso di dati, algoritmi e metodi matematici per addestrare i sistemi, senza obblighi ulteriori rispetto all’AI Act.
Quello che è in vigore da un anno
Prima ancora dei decreti, la legge ha introdotto regole immediatamente applicabili: per il lavoro, l’articolo 11 obbliga il datore di lavoro o il committente a informare il lavoratore dell’uso dell’intelligenza artificiale, nei casi e con le modalità previsti dall’articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
Per le professioni intellettuali, l’articolo 13 consente l’uso dell’intelligenza artificiale solo per attività strumentali e di supporto: la prestazione deve restare prevalentemente frutto del lavoro intellettuale del professionista. Lo stesso articolo stabilisce che le informazioni sui sistemi di AI utilizzati siano comunicate al cliente “con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo”.
Sono regole in vigore dal 10 ottobre 2025.
Per imprese e studi professionali, il primo passo del bilancio è verificare di averle tradotte in procedure interne.
Il percorso dei decreti
Il 10 giugno 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare due schemi di decreto, poi trasmessi alle Camere come Atti del Governo n. 418 (polizia e responsabilità penale e civile) e n. 421 (poteri delle autorità e formazione).
C’è un dettaglio che dice molto su come si fanno le regole sull’AI.
Mentre le Commissioni parlamentari ascoltavano le audizioni sul secondo schema, il regolamento europeo a cui quel decreto doveva adeguarsi è stato modificato dal Digital Omnibus, entrato in vigore il 27 luglio. L’Italia stava scrivendo le proprie regole di attuazione su un testo europeo che cambiava nel frattempo.
Il 4 agosto il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva entrambi i decreti. Da lì le strade si sono separate: il primo è stato pubblicato il 9 settembre, il secondo l’8 ottobre, due giorni prima della scadenza della delega.
Il primo decreto: in vigore dal 30 settembre
Il decreto legislativo del 9 settembre 2026, n. 160, di cui abbiamo anticipato un effetto nel numero #13, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre ed è in vigore dal 30 settembre. Disciplina l’uso dell’AI da parte delle forze di polizia: tra l’altro, l’identificazione biometrica a distanza in tempo reale è ammessa solo con autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, con decreto motivato.
Ma 3 sue parti riguardano direttamente le imprese.
1- Un nuovo reato sulla sicurezza dei sistemi ad alto rischio: il nuovo articolo 437-bis del codice penale punisce chi omette le misure tecniche di sicurezza previste per la progettazione, l’addestramento, la produzione o l’immissione sul mercato di sistemi di AI ad alto rischio o le misure di sorveglianza umana, se ne deriva un pericolo per la vita o l’incolumità delle persone. La pena è da uno a cinque anni; da due a otto se dall’omissione deriva un pericolo per la sicurezza dello Stato. Se il fatto è commesso per colpa grave e non intenzionalmente, la pena è ridotta. Chi altera un sistema ad alto rischio rischia da due a sei anni; da tre a dieci se ne deriva un pericolo per la sicurezza dello Stato.
Il punto che riguarda anche chi non sviluppa sistemi è un altro: non serve sviluppare un sistema per essere coinvolti, ma basta usarlo, come il sistema di assegnazione dei turni del caso Beta, nel numero #7.
Due precisazioni sono essenziali…
La prima: non è un reato di semplice inadempimento, perché serve un pericolo concreto per beni di primaria importanza.
La seconda: il reato si riferisce agli obblighi dell’AI Act per i sistemi ad alto rischio, la cui applicazione è stata rinviata dal Digital Omnibus al 2 dicembre 2027 e al 2 agosto 2028. Come le due cornici si combinano nei casi concreti è un punto su cui conviene approfondire.
2- L’AI entra nel modello 231: nel numero #9 avevamo accennato al rapporto tra AI e modello 231; nel #13 ne abbiamo visto una prima conseguenza con il caso Gamma.
Dal 30 settembre il quadro è definito: il decreto ha introdotto nel decreto 231/2001 il nuovo articolo 25-vicies, che comprende sia il 437-bis sia il 612-quater. Per l’impresa la sanzione va da 600 a 1.000 quote per il primo e da 200 a 700 quote per il secondo, oltre alle sanzioni interdittive (la "quota" è l'unità di misura utilizzata dal giudice per calcolare l'ammontare finale della sanzione pecuniaria, in denaro, che l'azienda deve pagare).
La responsabilità non è automatica, infatti, la sola violazione dell’AI Act non basta: serve che uno dei due reati sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente e che ricorrano gli ordinari criteri di imputazione. Ma è proprio questo che rende decisivo un modello organizzativo capace di prevenire il rischio e non solo di esistere sulla carta.
3- Nuove regole per chi subisce un danno: è la parte meno discussa e forse la più rilevante. A livello europeo era stata proposta una direttiva sulla responsabilità civile per l’AI, poi ritirata: l’Italia ha trasferito nel proprio ordinamento alcune delle soluzioni di quel progetto.
Chi subisce un danno può chiedere al giudice di ordinare l’esibizione della documentazione del sistema: registri, gestione dei rischi, documentazione tecnica, informazioni sulla sorveglianza umana... Deve però presentare elementi che rendano verosimile la sua domanda. Se è una persona fisica che agisce al di fuori della propria attività d’impresa, può rivolgersi anche al giudice del luogo in cui risiede.
Soprattutto, vediamo come ci sia una presunzione tra la violazione di un obbligo dell’AI Act e il danno: il collegamento si presume, salvo prova contraria.
La conformità del sistema alle regole, anche se certificata, non esclude di per sé la responsabilità. Il danneggiato, inoltre, può chiedere se esista un’assicurazione della responsabilità civile e conoscere l’impresa assicuratrice. Il decreto non introduce però un’assicurazione obbligatoria.
Tradotto: la documentazione tecnica e la sorveglianza umana, di cui parlavamo nel numero #7 come obblighi verso le autorità, diventano anche prove in un giudizio civile.
Il secondo decreto: in vigore dal 23 ottobre
Il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre, entra in vigore il 23 ottobre. È il decreto che riguarda più da vicino lavoro, professioni e pubblica amministrazione.
Le autorità e le sanzioni: AgID è l’autorità di notifica, che designa e vigila gli organismi di valutazione della conformità; ACN è l’autorità di vigilanza del mercato e il punto di contatto unico con l’Unione europea. Per i sistemi ad alto rischio usati nei settori vigilati intervengono Banca d’Italia, CONSOB e IVASS; il Garante privacy esercita i poteri del regolamento nei limiti fissati dal diritto europeo. (Come abbiamo già visto nei primi articoli del RADAR). Le autorità inoltre potranno irrogare le sanzioni previste dall’articolo 99 dell’AI Act.
È qui che questo numero si collega al precedente. Gli obblighi di trasparenza che abbiamo visto con il caso Gamma sono in vigore dal 2 agosto. Con il decreto 179, dal 23 ottobre le autorità italiane hanno anche gli strumenti per farli rispettare.
Il lavoro: è la novità più concreta per le imprese, infatti le decisioni definitive su assunzione, modifica o cessazione del rapporto di lavoro, compresi i provvedimenti disciplinari e le valutazioni della prestazione, non possono basarsi soltanto su un trattamento automatizzato: la decisione finale spetta a una persona fisica, con un potere effettivo. Il consenso del lavoratore non basta a superare il divieto e il licenziamento deciso in violazione di queste regole è nullo. La ricerca e la preselezione dei candidati non rientrano invece nel divieto, fermi restando gli altri obblighi.
Il lavoratore può chiedere una spiegazione comprensibile da parte di una persona. Inoltre, i sistemi di AI che incidono sull’organizzazione del lavoro e sulla sicurezza vanno considerati nella valutazione dei rischi prevista dal decreto 81/2008.
Le professioni: gli ordini professionali dovranno adeguare i propri regolamenti entro sei mesi. Entro dodici mesi andranno inoltre aggiornati i decreti sui parametri dell’equo compenso: l’uso dell’AI potrà incidere sul compenso in base alla classe di rischio del sistema utilizzato.
La formazione: ancora una volta si attribuisce molta attenzione a questo tema, infatti, per le professioni sanitarie, entro sei mesi sarà definita la quota dell’Educazione Continua in Medicina da dedicare all’AI; per il personale pubblico sono previsti percorsi della Scuola Nazionale dell’Amministrazione e di Formez PA; per i magistrati, corsi della Scuola Superiore della Magistratura; per la scuola, entro 90 giorni deve partire un piano di formazione dei docenti, finanziabile fino a 100 milioni di euro.
La delega che manca: dati e addestramento
C’è infine la delega di cui si è parlato meno: quella dell’articolo 16. Chiedeva al Governo di scrivere una disciplina organica sull’uso di dati, algoritmi e metodi matematici per addestrare i sistemi di intelligenza artificiale, senza aggiungere obblighi rispetto all’AI Act. Per capire perché conti, bisogna ricordare come nasce un sistema di AI. Prima di funzionare, viene “addestrato” su grandi quantità di dati: testi, immagini, registrazioni, informazioni sulle persone. Da dove arrivano quei dati, chi può usarli e a quali condizioni sono domande a cui oggi le regole rispondono solo in parte.
È il terreno in cui si incontrano interessi diversi; le imprese tecnologiche hanno bisogno di grandi quantità di dati di qualità; gli autori e i titolari dei diritti non vogliono che le proprie opere siano usate senza autorizzazione né compenso; i cittadini chiedono che i propri dati personali restino protetti.
Al 10 ottobre, data di scadenza, il Governo non ha esercitato questa delega.
Per l’articolo 16 la legge prevede una proroga di sessanta giorni, ma solo quando uno schema di decreto è già stato inviato al Parlamento e il termine per i pareri cade a ridosso della scadenza. Nessuno schema risulta trasmesso, quindi la proroga non si applica. In pratica, il Governo non ha più il potere di intervenire su questo tema con un decreto legislativo. Per farlo servirebbe una nuova legge del Parlamento, o una nuova delega.
Il tema non è però del tutto assente. Il decreto 179 interviene su un aspetto specifico: estende ai dati di addestramento, alle architetture dei modelli e ai metodi matematici la tutela dei segreti commerciali prevista dal Codice della proprietà industriale.
In concreto, un’impresa che ha costruito un proprio insieme di dati o un proprio modello può difenderlo se qualcuno se ne appropria. È una tutela utile, ma guarda a chi i dati li possiede. Non dice invece quali dati si possano usare per addestrare un sistema, né come vadano tutelati autori e cittadini: era proprio questo che la delega avrebbe dovuto stabilire.
Cosa cambia per imprese e professionisti
Il bilancio, a un anno di distanza, è più concreto di quanto il dibattito lasci pensare. Per chi usa sistemi di AI, cinque verifiche diventano urgenti:
1- Aggiornare il modello 231: mappare dove l’AI viene usata in azienda e quali attività potrebbero integrare i due nuovi reati presupposto, compresa la pubblicazione di contenuti generati con volti o voci di persone reali, come nel caso Gamma (#13).
2- Rivedere le decisioni sul personale: dal 23 ottobre, se assunzioni, valutazioni, provvedimenti disciplinari o cessazioni passano da sistemi automatizzati, la decisione finale deve restare a una persona, con un potere effettivo. Il lavoratore va informato prima, e i sistemi che incidono sull’organizzazione del lavoro entrano nella valutazione dei rischi.
3- Rendere verificabile la sorveglianza umana: per chi usa sistemi ad alto rischio, la sorveglianza umana non sarà più solo un obbligo verso le autorità: quando gli obblighi europei per l’alto rischio diventeranno applicabili, la sua omissione intenzionale potrà avere conseguenze penali. Conviene organizzarla e documentarla da ora, perché quella documentazione è decisiva anche in un giudizio civile.
4- Informare i clienti, per i professionisti: l’obbligo di comunicare al cliente quali sistemi di AI si utilizzano è in vigore da un anno. Nei prossimi mesi gli ordini aggiorneranno regolamenti e parametri.
5- Verificare le coperture assicurative: con l’azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore, conviene sapere se e come la propria polizza copre i danni derivanti dall’uso di sistemi di AI.
In sintesi
A un anno dall’entrata in vigore, la legge italiana sull’AI ha smesso di essere solo una cornice. Le sue regole su lavoro e professioni sono in vigore da un anno.
Il primo decreto ha portato l’AI nel codice penale, nel modello 231 e nelle regole sul risarcimento del danno.
Il secondo, pubblicato due giorni prima della scadenza, dà alle autorità italiane i poteri per far rispettare l’AI Act e fissa nuove regole per il lavoro.
La terza delega, quella sui dati per l’addestramento, non è stata esercitata.
Per molte imprese il cambiamento più importante non arriverà dall’Europa: è arrivato da Roma tra il 30 settembre e il 23 ottobre.
Nel prossimo numero (#15):
Un’impresa può rifiutare un cliente sulla base di un punteggio calcolato da un software? Partendo da una recente decisione del Garante privacy, vediamo cosa chiedono già oggi le regole sulla protezione dei dati e cosa aggiungerà l’AI Act dal 2027…
Mercoledì 21 ottobre 2026 inaugureremo “Le interviste del Radar”.
La prima intervista sarà con:
Alessandro Migliorini, Head of Public Affairs di European Energy.
Al prossimo giovedì,
Edoardo Rinaldi
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